Rilevata da parte del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza una irregolare gestione del trattamento dei dati di un impianto di video sorveglianza, il Garante per la Protezione dei dati Personali ha ordinato alla  San Petronio s.r.l. i pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all'art. 162, comma 2-bis. 

Testo integrale del provvedimento

Le Autorità per la privacy, raggruppate nella rete internazionale del Global Privacy Enforcement Network (GPEN), hanno chiesto alle piattaforme che propongono app su smartphone e tablet di obbligare gli sviluppatori ad informare gli utenti, prima che questi scarichino le APP sugli eventuali dati personali che verranno raccolti e sul loro uso. APIHM, che da tempo evidenzia benefici e rischi connessi all'uso delle APP, aveva infatti organizzato lo scorso 25 settembre a Pisa un interessante workshop per trattare i nuovi aspetti del trattamento dei dati legati all'uso di queste nuove tecnologie.

In data 19 novembre 2014, si è tenuto presso la e-health Conference, a Roma, un seminario sugli OPEN data in sanità, intitolato "Le politiche di Open Data nel SSN, caratteristiche, limiti e potenzialità alla luce della normativa vigente", organizzato dalla APIHM (Associazione Privacy and Information Healthcare Manager), ancora una volta i temi trattati da questa associazione anticipano alcune delle esigenze dei prossimi anni, la materia degli open data, sopratutto per gli enti che trattano dati sensibili, è un tema la cui gestione dev'essere attentamente bilanciata in ambito sanitario. Come sempre accade negli eventi APIHM, le diverse anime delll'associazione hanno caratterizzato l'evento, osservando il tema proposto da differenti angolazioni: giuridiche, tecnologiche, pratiche. 

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, in una  intervista rilasciata a "La Stampa", mette in guardia sul pericolo di non garantire la segretezza del parto.  La madre che al momento del parto abbia deciso di non essere nominata va rispettata e tutelata dal trauma che potrebbe subire nel rivivere, a distanza di anni e su sollecitazione esterna, quella scelta non certo facile.Ciò che il legislatore deve però garantirle è la possibilità di rivedere, in piena autonomia, quella decisione. Mai come in questi casi sono indispensabili un'estrema riservatezza e accortezza nella comunicazione di dati così importanti, la cui rivelazione può comportare traumi anche irreparabili e rompere equilibri delicatissimi su cui non solo i singoli, ma anche le loro famiglie costruiscono la propria vita.

Il Garante per la privacy ha vietato ad una Asl l'ulteriore diffusione sul sito web istituzionale dei dati personali di un minore dai quali era possibile risalire alla sua identità e alle sue patologie. L'Azienda sanitaria aveva pubblicato in internet le delibere relative alla liquidazione di fatture per l'inserimento di un minore in una comunità terapeutica riabilitativa, contenenti la descrizione dei disturbi di cui soffriva il ragazzo associati alle iniziali del suo nome e del cognome. Ritenendo illecito il trattamento, l'Autorità ha quindi vietato alla Asl l'ulteriore diffusione in internet dei dati personali del ragazzo contenuti nelle fatture e nelle delibere. E' stata disposta la non pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Garante del 1° agosto 2013.