Il Ministero della Salute ha formulato al Garante un quesito, chiedendo di esprimere il proprio avviso in ordine ad una richiesta avanzata da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. circa la liceità della messa a disposizione da parte della Direzione generale della prevenzione sanitaria di quel dicastero e in favore del medico competente operante presso il medesimo vettore aereo (datore di lavoro) nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria (art. 41, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81), di documentazione sanitaria relativa al personale navigante, acquisita nell'ambito del procedimento per il rilascio delle licenze aeronautiche per l'aviazione civile (nota del 13 maggio 2015, in
atti).


Il quesito origina da una specifica richiesta avanzata da Alitalia alla predetta Direzione generale (e indirizzata anche all'Ente Nazionale Aviazione Civile – Enac), con cui il medico competente della società ha chiesto "l'invio di tutta la documentazione sanitaria relativa al personale Alitalia con riferimento agli anni 2013 e 2014 (referti di laboratorio, clinico specialistici, certificati di malattia e idoneità)", anche "per l'anno in corso e per il futuro" allo scopo di "implementare e perfezionare le attività di sorveglianza sanitaria […] e conseguentemente i giudizi di idoneità" a carico del personale navigante dipendente della società "con riflesso anche sulla salute di terzi" (cfr. nota Alitalia del 16
aprile 2015, in atti). Nella nota il medico si impegna a fornire a propria volta agli enti in indirizzo "la documentazione relativa alla attività di sorveglianza sanitaria e in particolare l'esito dei controlli sull'uso-abuso di alcool e sostanze stupefacenti" prefigurando altresì la "creazione" di una "banca dati" accessibile al Ministero della salute, all'Aeronautica militare e ad Alitalia.

Con il decreto n. 194 del 27 aprile 2016 il Garante per la Protezione dei Dati Personali:

  • ritiene che, allo stato, la disciplina di settore - per come ricostruita anche con la collaborazione degli Enti interessati - non consenta un flusso di dati sanitari dei piloti dai competenti organismi in favore del medico operante presso i vettori aerei, né la consultazione da parte dello stesso delle medesime informazioni eventualmente disponibili in banche dati, senza una opportuna integrazione nei termini di seguito indicati.
    occorre disciplinare tale flusso informativo con norme di natura regolamentare (cd. "regolamento sui dati sensibili") che individuino espressamente la comunicazione dei dati sanitari in oggetto, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del Codice, considerato che, in base alla legge, le finalità di tutela della sicurezza dei voli e, per essa, della salvaguardia della vita e dell'incolumità della collettività rispondono ad un interesse pubblico rilevante (art. 20, comma 1, Codice; Regolamento UE n. 1178/2011; d. lg. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Enac; art. 85, comma 1, lett. a), d) ed e), Codice)
  • richiama comunque l'attenzione dell'ENAC sull'eventuale opportunità di integrare in tal senso anche il regolamento"Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" ove si ritenga necessario consentire la conoscibilità dei dati in questione da parte dei medici dei vettori mediante accesso diretto alla banca dati cui si è fatto riferimento in istruttoria.
  • richiama, inoltre, l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità che l'integrazione dei rispettivi regolamenti sui dati sensibili e altri interventi di natura regolamentare avvengano in un quadro di elevate garanzie e nel rispetto del panorama normativo di riferimento, sia nazionale che sovranazionale. 

Gli interventi normativi prefigurati dovranno rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, quello di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d)), avendo cura di selezionare i dati oggetto di comunicazione o comunque resi accessibili al medico del vettore anche in relazione alla specificità delle finalità perseguite nei rispettivi ambiti (cfr., sotto quest'ultimo profilo, il parere n. 3 del 2 aprile 2013 del "Gruppo articolo 29"). Il Garante potrà, infine, esprimere le valutazioni di competenza sulle disposizioni regolamentari in occasione del parere conforme che dovrà adottare, ai sensi del Codice, sui relativi schemi di provvedimento (artt. 20, comma 2 e 154, commi
1, lett. g), e 4). 
4.3. Una volta integrato il quadro normativo nei termini ora esposti, il medico competente del vettore potrà trattare i dati sanitari così
lecitamente acquisiti nei limiti e alle condizioni della citata autorizzazione del Garante n. 1/2014 in materia di lavoro.